“STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE “A.C.A.D. (ASSOCIAZIONE CONTRO gli ABUSI in DIVISA) – ONLUS”
Art. 1 – Costituzione 1. E’ costituita l’associazione denominata “ A.C.A.D. (Associazione Contro gli Abusi in Divisa) – ONLUS”, che in seguito sarà denominata l’organizzazione. L’organizzazione è costituita ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 10 e segg. del D.Lgs. 460/97, che le consente di essere considerata ONLUS (Organizzazione non lucrativa di attività sociale). 2. I contenuti e la struttura dell’organizzazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia che consentono l’effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell’organizzazione stessa. 3. Uguaglianza, giustizia sociale, solidarietà e sussidiarietà sono i principi fondamentali in virtù dei quali l’organizzazione si impegna nella costruzione attiva di una società anticapitalista, antifascista, antirazzista, multiculturale e multietnica, laica, ambientalista e in difesa delle differenze di genere. 4. E’ fatto obbligo l’uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o dell’acronimo “ONLUS”. 5. La durata dell’organizzazione è illimitata. 6. L’organizzazione ha sede in Roma – 00159 – Via Sebastiano Satta 7. Il Consiglio Direttivo, con una sua deliberazione, può trasferire la sede nell’ambito della stessa città, nonché istituire sedi e sezioni staccate in tutto il territorio italiano.

Art. 2 – Scopi 1. L’organizzazione, senza fini di lucro e con l’azione diretta personale e gratuita dei propri aderenti, opera nei settori: – assistenza sociale e socio sanitaria; – beneficenza – tutela dei diritti civili per il perseguimento, in via esclusiva, di scopi di solidarietà sociale concretizzanti nelle finalità istituzionali indicate nel successivo

Art. 3 – Finalità e Attività 1. L’organizzazione, in considerazione del patto di costituzione e degli scopi che si propone, intende perseguire le seguenti finalità: a. difesa dei diritti delle persone soggette ad episodi di abusi da parte delle forze dell’ordine b. dar vita ad un osservatorio operativo atto a monitorare e contrastare la situazione degli abusi delle forze dell’ordine c. dar vita ad un mutuo soccorso solidale alle famiglie e individui colpiti da tali abusi con un sostegno economico purchè i soggetti coinvolti non siano ispirati ad ideologie razziste, fasciste o xenofobe d. realizzare un “pronto intervento” che si attivi immediatamente in tutta Italia in caso di segnalazione di abusi commessi dalle forze dell’ordine e. organizzare iniziative di vario genere su tutto il territorio nazionale al fine di sensibilizzare su questo tema e al fine di raccogliere fondi per i progetti sopra descritti f. ove necessario l’associazione si costituirà parte civile nei processi a fianco delle persone che hanno subito tali abusi g. promuovere azioni a livello nazionale per imporre alle forze dell’ordine di indossare il numero di matricola di riconoscimento (attraverso referendum, petizioni, leggi di iniziativa popolare o in altra forma che venisse proposta) h. promuovere progetti indipendenti e/o coordinati con altre associazioni che operano nello stesso ambito o in altri ambiti necessariamente connessi alle finalità dell’associazione o di collaborare con progetti da esse avviati i. difesa della libertà di informazione e di opinione, promozione di mezzi di diffusione indipendenti per la libera circolazione dei pensieri e delle idee Al fine di svolgere le proprie attività l’associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie, dirette e gratuite dei propri aderenti. L’organizzazione non svolgerà attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse come la realizzazione di materiali informativi e la raccolta di fondi.

Art. 4 – Aderenti all’organizzazione 1. Sono aderenti dell’organizzazione coloro che hanno sottoscritto l’atto di costituzione e il presente statuto (fondatori) e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo (ordinari). Il Consiglio Direttivo può accogliere anche l’adesione di “sostenitori”, che forniscono un sostegno economico alle attività dell’organizzazione, nonché nominare “aderenti onorari” persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell’organizzazione. Ciascun aderente maggiore d’età ha diritto all’elettorato attivo e passivo, senza regime preferenziale per categorie aderenti, per l’approvazione e modificazione dello statuto, dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi dell’organizzazione. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto, in particolare i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell’associazione. 2. Il numero degli aderenti è illimitato. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell’organizzazione 3. Gli aderenti hanno tutti parità di diritti e doveri. 4. Criteri di ammissione e di esclusione degli aderenti: a. nella domanda di ammissione l’aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell’organizzazione b. l’ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande dei nuovi aderenti nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione deliberandone l’iscrizione del registro degli aderenti dell’organizzazione c. gli aderenti cessano di partecipare all’organizzazione: ⋅ per dimissioni volontarie ⋅ per sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate ⋅ per mancato versamento del contributo per l’esercizio sociale in corso ⋅ per decesso ⋅ per comportamento contrastante con gli scopi dello statuto ⋅ per persistente violazione degli obblighi dello statuto d. l’ammissione e l’esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo. E’ ammesso ricorso al Collegio dei Garanti, se nominato, o all’Assemblea degli aderenti, che devono decidere sull’argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.

Art. 5 – Diritti e doveri degli aderenti 1. Gli aderenti possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell’organizzazione. Il contributo a carico degli aderenti non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dall’Assemblea convocata per l’approvazione del preventivo. La quota associativa è annuale, non è trasferibile o trasmissibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di aderente, e deve essere versata almeno 30 giorni prima dell’assemblea convocata per l’approvazione del Bilancio consuntivo dell’esercizio di riferimento. 2. Gli aderenti hanno il diritto: ⋅ di partecipare alle Assemblee, se in regola con il pagamento del contributo, e di votare ⋅ di conoscere i programmi con i quali l’organizzazione intende attuare gli scopi sociali ⋅ di partecipare alle attività promosse dall’organizzazione ⋅ di dare le dimissioni in qualsiasi momento 3. Gli aderenti sono obbligati: ⋅ a osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali ⋅ a versare il contributo stabilito dall’assemblea ⋅ a svolgere le attività preventivamente concordate ⋅ a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’organizzazione 4. Le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Agli aderenti possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall’Assemblea. 5. Le attività degli aderenti sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’organizzazione.

Art. 6 – Patrimonio – Entrata 1. Il patrimonio dell’Organizzazione è costituito: ⋅ da beni mobili e immobili che diverranno di sua proprietà; ⋅ da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze in bilancio di bilancio; ⋅ da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ed incremento del patrimonio; 2. Le entrate delle organizzazioni sono costituite da: ⋅ contributi degli aderenti per le spese dell’organizzazione ⋅ contributi di privati ⋅ contributi dello stato, di enti e di istituzioni pubbliche ⋅ contributi di organismi internazionali ⋅ donazioni e lasciti testamentari non vincolati dall’incremento del patrimonio ⋅ rimborsi derivanti da convenzioni ⋅ rendite di beni mobili o immobili pervenuti all’organizzazione a qualunque titolo ⋅ entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali ⋅ fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore ⋅ ogni altro provente, anche derivante da iniziative benefiche e sociali, non esplicitamente destinato ad incremento del patrimonio 3. I fondi sono depositati presso gli Istituti di Credito stabiliti dal Consiglio Direttivo. 4. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del Presidente e del Segretario (o del Tesoriere o altro componente del Consiglio Direttivo, secondo la deliberazione specifica).

Art. 7 – Organi Sociali dell’organizzazione 1. Organi dell’organizzazione sono: ⋅ l’Assemblea degli aderenti ⋅ Il Consiglio Direttivo ⋅ Il Presidente. 2. Possono essere inoltre costituiti i seguenti collegi di controllo e di garanzia: ⋅ il Collegio dei Revisori dei Conti ⋅ il Collegio dei Garanti

Art. 8 – Assemblea degli aderenti 1. L’Assemblea è costituita da tutti gli aderenti all’Organizzazione. 2. L’Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è di regola presieduta dal Presidente dell’organizzazione. 3. La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta all’anno e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell’organizzazione. 4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo o di un decimo degli aderenti: in tal caso l’avviso di convocazione deve essere reso noto entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l’assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione. 5. L’Assemblea ordinaria viene convocata per: ⋅ approvare il programma e il bilancio di previsione per l’anno successivo ⋅ approvare la relazione di attività e il rendiconto economico (Bilancio Consuntivo) dell’anno precedente ⋅ esaminare le questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo ⋅ eleggere i componenti del Consiglio Direttivo ⋅ eleggere i componenti del Collegio dei Garanti (se previsto) ⋅ eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti (se previsto) ⋅ approvare gli indirizzi ed il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo ⋅ ratificare i provvedimenti di competenza dell’assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza ⋅ fissare l’ammontare del contributo per l’esercizio annuale o altri contributi a carico degli aderenti, quale forma di partecipazione alla vita dell’organizzazione senza per questo instaurare un rapporto di partecipazione patrimoniale 6. Di ogni assemblea deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle assemblee degli aderenti. Le decisioni dell’Assemblea sono impegnative per tutti gli aderenti. 7. L’assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello Statuto o di scioglimento e liquidazione dell’organizzazione. 8. L’avviso di convocazione è inviato individualmente per iscritto agli aderenti almeno 15 giorni prima della data stabilita; è anche reso pubblico nella sede sociale e deve contenere l’ordine del giorno. L’assemblea, in assenza di leggi in materia e in analogia di quanto già previsto per le cooperative, può deliberare la regolamentazione di altre idonee modalità di convocazione nel caso che il numero degli aderenti diventasse particolarmente elevato e comunque tale da rendere difficoltosa l’individuazione di una sede adatta. 9. In prima convocazione l’assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti presenti. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti. La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima. Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti. Non sono ammesse deleghe. 10. Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dello statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell’organizzazione sono richieste le maggioranze indicate nell’art. 15.

Art. 9 – Il Consiglio Direttivo 1. Il Consiglio Direttivo è delegato dall’Assemblea degli aderenti ed è composto da un minimo di tre ad un massimo di undici componenti. Resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora sono assenti ingiustificati per tre volte consecutive. 2. Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente e un Vice Presidente. 3. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro con voto consultivo. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo 4. Compete al Consiglio Direttivo: ⋅ compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ⋅ fissare le norme per il funzionamento dell’organizzazione ⋅ sottoporre all’approvazione dell’Assemblea il bilancio preventivo entro la fine del mese di dicembre e comunque con il bilancio consuntivo entro la fine del messe di aprile successivo all’anno interessato ⋅ determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall’assemblea promuovendo e coordinando l’attività e autorizzando la spesa ⋅ eleggere il Presidente e il Vice Presidente ⋅ nominare il segretario (eventualmente il Tesoriere e/o il Segretario/Tesoriere), che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo oppure anche tra i non aderenti ⋅ accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti ⋅ deliberare in merito all’esclusione di aderenti ⋅ ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza ⋅ assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio ⋅ istituire gruppi o sezioni di lavoro i cui coordinatori, se non hanno altro diritto di partecipare a voto deliberativo, possono essere, invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle assemblee con voto consultivo ⋅ nominare all’occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall’organizzazione il Direttore deliberando i relativi poteri 5. Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente o ad un Comitato Esecutivo l’ordinaria amministrazione. Le riunioni dell’eventuale Comitato Esecutivo devono essere verbalizzate nell’apposito registro.

Art. 10 – Presidente 1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei voti. 2. Il Presidente: ⋅ ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell’Organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio; ⋅ è autorizzato ad eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze; ⋅ ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l’organizzazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa; ⋅ convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo e dell’eventuale Comitato Esecutivo; ⋅ in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva 3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l’approvazione della relativa delibera. Di fronte agli aderenti, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell’assenza per impedimento del Presidente.

Art. 11 – Collegio dei Revisori dei Conti 1. L’assemblea può eleggere un Collegio dei Revisori dei Conti, costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti e, quando la legge l’impone, tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili. 2. Il Collegio: ⋅ elegge tra i suoi componenti il Presidente; ⋅ esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti; ⋅ agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un aderente; ⋅ può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e, se previsto, del Comitato Esecutivo; ⋅ riferisce annualmente all’assemblea con le relazioni scritte nell’apposito registro dei Revisori dei Conti

Art. 12 – Collegio dei Garanti 1. L’assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti. 2. Il Collegio: ⋅ ha il compito di esaminare le controversie tra gli aderenti, tra questi e l’organizzazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi; ⋅ giudica ex bono et equo senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.

Art. 13 – Gratuità delle cariche 1. Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nell’interesse dell’organizzazione. Esse hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate. 2. Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Art. 14 – Bilancio 1. Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro il 30 aprile. I bilanci devono essere portati a conoscenza del Collegio dei Revisori almeno 30 giorni prima della presentazione all’assemblea. 2. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche. 3. Il bilancio deve coincidere con l’anno solare. 4. Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. E’ vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, nel rispetto del D.Lgs. 460/97, art. 10, comma 6, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, salvo nei casi imposti o consentiti dalla legge a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura o rete di solidarietà.

Art. 15 – Modifiche alla Statuto – Scioglimento dell’organizzazione 1. Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all’Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall’Assemblea con la presenza di almeno tre quarti degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. 2. Lo scioglimento, la cessazione ovvero l’estinzione e quindi la liquidazione dell’organizzazione può essere proposta dal Consiglio Direttivo e approvata, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti, dall’Assemblea dei soci convocata con specifico ordine del giorno. I beni che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociali o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della L. 662/96, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 16 – Norme di rinvio 1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile e al D.Lgs. 460/97 e alle loro eventuali variazioni. Art. 17 – Norme di funzionamento 1. Le norme di funzionamento eventualmente predisposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall’Assemblea saranno rese note per mezzo di copia affissa nell’albo avvisi esposto nella sede sociale. Gli aderenti possono richiederne copia personale. AcadOnlus @ACADitalia www.acaditalia.it infoacad@inventati.org